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Vox / Redazione /

La diagnosi preimpianto è un diritto di tutti

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso del Ministero della Salute, confermando il diritto di una coppia fertile portatrice di patologie genetiche trasmissibili a sottoporsi alla tecnica della diagnosi pre-impianto (PDG). Ecco il commento dell’associazione Luca Coscioni*, che annuncia: “ora al Ministero chiediamo questa costosa indagine che previene gli aborti sia inserita nei livelli esenziali di assistenza (lea)”.

 

La Diagnosi Preimpianto è un diritto di tutti, anche delle coppie fertili, anche se il Ministero della Salute non lo sa, sostenendo che la tecnica sia illegittima.

La parola fine sulla dibattuta questione è stata posta oggi con la sentenza del Tribunale di Milano, che ha respinto il reclamo il Ministero della Salute e accoglie parzialmente le richieste della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, le quali lo scorso 18 aprile avevano visto confermato il diritto di una coppia fertile portatrice di patologie genetiche trasmissibili a sottoporsi alla tecnica della diagnosi pre-impianto (PGD).

Una richiesta precedentemente respinta dalla Clinica Mangiagalli che veniva, in seguito all’azione legale della coppia, condannata ad eseguire l’indagine capace di prevenire il rischio di aborto spontaneo.

Il giudice scriveva “Se una coppia è affetta da una malattia genetica grave, tale da poter portare ad un aborto terapeutico da parte della donna, la coppia ha diritto ad ottenere la diagnosi genetica preimpianto nella struttura sanitaria dove è effettuata la procreazione medicalmente assistita, o al pagamento delle spese per effettuare tale test in altra struttura.”

A distanza di 3 mesi la sentenza emessa oggi conferma la decisione del 18 aprile scorso. Respinti tutti i motivi proposti dal Ministero della Salute, non ritenuti fondati. In particolare si evidenzia che nella sentenza n.96/15 “il Giudice delle leggi ha pertanto individuato due requisiti per la liceità dell’accesso delle coppie fertili portatrici di malattie geneticamente trasmissibili alla PMA: la gravità del danno o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione e la necessità di un accertamento da parte di apposita struttura pubblica specializzata.” Inoltre ”la sentenza n.96/2015 -che dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione oggetto di giudizio “nella parte in cui non” (come nelle classiche pronunce “additive) e non procede ad individuare un frammento normativo mancante, ma indica il principio generale cui ispirarsi nel riempire di contenuti la lacuna riscontrata, così da rispettare la discrezionalità del legislatore- come “additiva di principio”, con cui la Corte “somministra essa stessa un principio cui il giudice comune è abilitato a fare riferimento per porre frattanto rimedio all’omissione in via di individuazione della regola del caso concreto, in attesa di un intervento legislativo” (sent. n. 295 del 1991).

In sintesi il Ministero della Salute pretendeva di ritenere la questione PGD come ancora illegittima e inammissibile in forza di un supposto vuoto normativo nella materia e che il Ministero ritiene non colmabile dal giudice Costituzionale.

Giudici respingono totalmente il reclamo del Ministero della salute in tutte le motivazioni proposte e confermano la tecnica prevista dalla legge 40 per le coppie infertili ma che nel 2015 con sentenza 96 ha aperto l’indagine anche alle coppie fertili portatrici di patologie genetiche.

La Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha chiesto al Collegio la precisazione dei soggetti sui quali incombe l’onere finanziario per l’effettuazione della prestazione indicata a favore dei ricorrenti”.

Nella decisione troviamo scritto che ”è mantenuto a carico del Policlinico di Milano l’obbligo di dare esecuzione a quanto necessario al fine di garantire e tutelare il diritto così riconosciuto, in via diretta o anche, e soprattutto, indiretta. Quanto all’onere economico, il Collegio ritiene di dover evidenziare che non rientra tra i compiti dell’autorità giudiziaria indicare l’ “organo pagatore” una volta accertato e riconosciuto che l’onere spetta al Servizio Sanitario Nazionale.”

“Plauso al lavoro del collega Gianni Baldini che per i suoi assistiti (insieme rapp.ti in Corte Costituzionale) ha ottenuto la conferma di sentenze Costituzionali sia sull’accesso a queste tecniche per coppie fertili che sulla Liceità dell’indagine e di precedenti decisioni di tribunali civili – ha dichiarato Filomena Gallo, avvocato, segretario Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica. Speriamo ora che questa decisione ponga fine alla questione sulla liceità di una tecnica prevista per legge (L.40/04 art. 13, art. 14 c. 5), confermata dalla Corte Costituzionale, che vede solo l’attuale Ministro della Salute azionare ogni strumento per renderla inapplicabile fino al punto di non inserire la diagnosi preimpianto nel LEA aggiornati nel 2017 creando di fatto un discrimine per tutte le coppie che non potranno accedere a questa tecnica per mancanza di possibilità economiche”.

 

 Si riporta di seguito il solo dispositivo

P.Q.M.

rigetta il reclamo del Ministero della Salute; in parziale accoglimento del reclamo della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ad integrazione del punto c) del dispositivo dell’ordinanza del 18.4.2017 (n.58158/2016 R.G.)

così provvede:

Accoglimento parziale del 21/07/2017 RG n. 20991/2017 Pagina 7 “c) dispone che, qualora la struttura sanitaria pubblica dovesse trovarsi nell’impossibilità di erogare la prestazione sanitaria tempestivamente in forma diretta, tale prestazione possa essere erogata in forma indiretta nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, mediante il ricorso ad altre strutture sanitarie, eventualmente anche estranee al territorio della Regione Lombardia, previa adozione di ogni comportamento a ciò necessario, con iniziale onere a carico della Regione Lombardia, luogo di residenza;”; conferma nel resto l’ordinanza del 18.4.2017 (n.58158/2016 R.G.).

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 13 luglio 2017

Il Presidente Paola Maria Gandolfi

Il giudice estensore Laura Massari

 

*ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI per la libertà di ricerca scientifica

L’Associazione Luca Coscioni promuove la libertà di ricerca scientifica e le libertà civili attraverso l’azione diretta dei cittadini. L’associazione nasce nel 2002 su iniziativa di Luca Coscioni, docente universitario malato di sclerosi laterale amiotrofica, che ottenne il sostegno di 100 Premi Nobel di tutto il mondo a favore della ricerca sulle cellule staminali embrionali. Dopo la scomparsa, nel 2006, di Luca Coscioni e dell’allora Co-Presidente Piergiorgio Welby, l’Associazione ha continuato a dare corpo alle speranze di chi si oppone alle leggi proibizioniste sulla scienza e sulla vita, ottenendo risultati importanti attraverso la mobilitazione nonviolenta e giudiziaria, in particolare al servizio di malati, ricercatori e persone con disabilità.

I principali obiettivi dell’ALC sono:

  • Libertà di ricerca scientifica
  • Legalizzazione dell’eutanasia e del testamento biologico
  • Diritti delle persone con disabilità ed eliminazione delle barriere architettoniche
  • Aggiornamento del nomenclatore tariffario e assistenza autogestita
  • Antiproibizionismo in tema di droghe e di terapie
  • Diritto alla salute riproduttiva e all’informazione sessuale
  • Fecondazione assistita e eliminazioni dei divieti della legge 40

 

Scritto da: Redazione

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