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Parità / Redazione /

La Convenzione di Istanbul

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

 

Con tale Convenzione, gli Stati membri:

–        Condannano ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

–        Riconoscono che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un elemento essenziale per prevenire la violenza contro le donne;

–        Riconoscono che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che ha determinato discriminazioni e impedito la piena emancipazione

–        Riconoscono che la violenza contro le donne ha natura strutturale

–        Riconoscono che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne si trovano in posizione subordinata

–        Riconoscono con preoccupazione che le donne sono esposte spesso alla violenza e in misura superiore agli uomini, tra cui: violenza domestica, molestie sessuali, stupro, matrimonio forzato, delitti d’onore, mutilazioni genitali femminili.

–        Riconoscono che tali violenze costituiscono una grave violazione dei diritti umani

–        Riconoscono che tali violenza costituiscono il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi

–        Riconoscono che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica

–        Aspirano a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica

 

Gli obiettivi della Convenzione riguardano:

–        La protezione e la prevenzione delle donne rispetto a ogni forma di violenza

–        Il perseguimento e l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica, oltre che ogni forma di discriminazione

–        La promozione della concreta parità fra i sessi

–        La predisposizione di un quadro globale, di politiche e misure di protezione e assistenza a favore delle vittime di violenza

–        La promozione della cooperazione internazionale, in questa direzione

–        Il sostegno e l’assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate, in questa direzione

 

La Convenzione chiarisce le definizioni di:

–        Violenza nei confronti delle donne: “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”

–        Violenza domestica: “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”

–        Genere: “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;”

–        Violenza contro le donne basata sul genere: “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;”

–        Vittima: “qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;”

–        Donne: “da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni”.

 

In particolare:

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie a promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui di vivere liberi dalla violenza;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e della valutazione dell’impatto della stessa Convenzione, oltre che di promuovere e attuare politiche efficace per favorire la parità fra i sessi, l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di monitorare attraverso ricerche e raccolte di dati la situazione della violenza;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di promuovere e porre in atto campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni in materia;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità dei sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto, la soluzione non violenza dei conflitti, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di provvedere a una formazione adeguata delle figure professionali che si occupano di queste problematiche;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di provvedere a interventi di carattere preventivo e di trattamento degli autori di violenza;

–        Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di coinvolgere anche il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media nella predisposizione di politiche e linee guida oltre che di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e il rispetto della loro dignità

 

Si segnalano inoltre le disposizioni relative:

–        Alle case rifugio

–        Si servizi di supporto specializzati

–        Alle linee telefoniche di sostegno

–        Al matrimonio forzato

–        Agli atti persecutori, cd. stalking

–        Alla violenza sessuale, alla violenza fisica e allo stupro

–        Alle mutilazioni genitali femminili

–        All’aborto forzato e alla sterilizzazione forzata

–        Alle molestie sessuali

Scritto da: Redazione

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